Collegio Sindacale e Antiriciclaggio

25.09.2019

Mercoledì 25 settembre 2019, nella cornice del Convento San Domenico di Bologna, ho avuto il piacere di partecipare in qualità di relatore ad un importante convegno organizzato da Veda Formazione S.r.l., in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Nel corso della mia relazione, ho messo in evidenza come la prestazione di sindaco senza la revisione, svolta dal dottore Commercialista, pur se correttamente individuata nelle recenti regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC, con un rischio non significativo e quindi con una regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica limitata, deve comunque essere valutata in termini di analisi del rischio di riciclaggio da parte del professionista.

Il CNDCEC chiarisce infatti ai suoi iscritti, che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione, che comunque dovrà essere svolto dal commercialista che è stato nominato o sta per essere nominato componente del collegio sindacale di una impresa senza la revisione legale.

In effetti, il CNDCEC, ha chiarito che il commercialista che svolge la funzione di sindaco (senza la revisione) si deve discostare dalla regola di condotta che prevede la semplice conservazione del verbale di nomina, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello "non significativo".


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